Condominio: si può tenere la bombola del gas in casa?
Una delle domande più frequenti che ci viene posta dai condomini è se sia possibile detenere bombole GPL in condominio.
Sempre più spesso, infatti, le bombole a GPL vengono utilizzate ad uso domestico, anche nelle zone già servite dal metano.
Non esiste una norma che ne impedisce in generale l’utilizzo in ambito domestico e condominiale, a meno che non vi sia un regolamento contrattuale sottoscritto dall’assemblea che ne inibisca del tutto l’uso.
Tuttavia, esiste una normativa che prevede precise regole al fine di ridurre al minimo i rischi di incendi ed esplosioni.
Norme sull’utilizzo delle bombole a gas in condominio
Partiamo innanzitutto dalla norma UNI 7131/1999 alla quale gli impianti a gas ad uso domestico e simili devono essere conformi: tale norma fissa i criteri per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a GPL con portata termica nominale fino a 35 kW non alimentati da rete di distribuzione.
La norma è vincolante a partire dalla prima installazione e per tutti gli interventi di manutenzione e sostituzione delle bombole di GPL singole o collegate fra loro aventi capacità complessiva non maggiore di 70 kg; indica, tra l’altro, la prassi per la corretta utilizzazione delle bombole a gas in casa ed in condominio.
In linea di massima, l’installazione di bombole GPL all’interno dei locali, deve seguire precise regole:
- non devono essere installate a livello più basso del suolo (garage, cantine, seminterrati);
- se installate all’esterno devono essere protette dall’azione diretta dei raggi solari, da cattive condizioni metereologiche e da possibili manomissioni;
- se collocata all’interno, i locali devono essere ben arieggiati.
Pertanto, per l’installazione di bombole all’interno dei locali esistono delle limitazioni:
- in locali di cubatura inferiore a 10 m3 l’installazione non è consentita;
- nei locali di cubatura oltre 10 m3 e fino a 20 m3 si può installare una sola bombola di capacità non maggiore di 15 kg;
- in locali di cubatura oltre 20 m3 e fino a 50 m3 si possono installare fino a 2 bombole singole, per capacità complessiva non maggiore di 20 kg;
- in locali di cubatura oltre 50 m3 si possono installare fino a 2 bombole singole, per una capacità complessiva non maggiore di 30 kg;
La capacità complessiva delle bombole installate all’interno di un’abitazione non deve essere superiore ai 40 kg.
Inoltre, le bombole devono essere posizionate in verticale con rubinetto/valvola in alto e mai inclinate o capovolte per evitare di danneggiare la valvola e la conseguente fuoriuscita di gas.
A tal proposito si ricorda la possibilità di installare rilevatori di gas, dispositivi attualmente non obbligatori, che consentono di rilevare e segnalare (segnalazioni visiva e acustica) la presenza di gas nell’ambiente: il loro impiego contribuisce ad una maggiore sicurezza, ma non esonera dal rispetto della normativa e del corretto uso degli impianti.
Anche per la sostituzione delle bombole bisogna adottare alcune regole:
- non deve essere mai effettuata in presenza di fiamme, braci e apparecchi elettrici in funzione;
- prima di eseguire la sostituzione, il rubinetto deve essere ben chiuso;
- cambiare la guarnizione fra il rubinetto e il regolatore ad ogni sostituzione.
Poteri dell’amministratore e dell’assemblea
La tutela e la prevenzione dell’incolumità della compagine condominiale e dei suoi componenti, in materia di incendi, è certamente una delle incombenze più gravose che incidono sul mandato amministrativo.
All’uopo, l’amministratore è in grado senz’altro di procedere autonomamente, senza necessità di preventiva delibera, provvedendo poi a presentare resoconto delle spese per l’approvazione in sede assembleare.
Ergo, l’amministratore di condominio è in grado di inibire l’utilizzo di una parte comune, qualunque essa sia, laddove essa sia sprovvista delle condizioni di sicurezza minime, ovvero della certificazione di legge e non disponga dei mezzi finanziari per dare inizio alle opere di adeguamento strutturali e non.
Viceversa, non è in grado di incidere, né diversamente potrebbe, sulle parti private, ove vengano allocate delle bombole GPL. Ciò non vuol dire che i singoli condòmini non debbano adottare le misure di sicurezza adeguate al caso.
Nel caso in cui allocazione delle bombole GPL avvenga all’interno di parti comuni, il ruolo dell’amministratore e/o dell’assemblea condominiale cambia drasticamente, assumendo nuovamente rilievo attivo.
Il singolo condomino che intenda, infatti, avvelarsi di tale parte comune per un simile uso deve chiedere preventiva autorizzazione all’assemblea del condominio (1102 – 1120 c.c.), provando che la presenza dell’opera in sé non determini alcuna alterazione della parte comune, né impedisca gli altri condomini di farne parimenti uso (Cass. Civ. 1460/2002, sul caso del serbatoio di gas da realizzare al di sotto del giardino condominiale).
Diversamente per intervenire allorquando, l’allocazione di una bombola GPL venga fatto in un locale privato, è necessario essere certi che questo costituisca pericolo per l’incolumità (anche potenziale) e di ciò se ne abbia contezza anche tecnica.
In questi casi l’assemblea sicuramente costituisce luogo idoneo ad adottare i provvedimenti contingenti all’uopo necessari, fatta salva la relativa adozione da parte dell’amministratore di condominio, sempre in via di autotutela.