Abbattimento barriere architettoniche
Sostituzione di pavimenti, finestre e porte, rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici e rifacimento di scale ed ascensori: sono alcuni degli interventi che possono essere agevolati con il bonus 75% per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2025.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici della normativa di settore.
A chi spetta il bonus barriere architettoniche?
I beneficiari del bonus sono persone fisiche, condomìni o imprese. La detrazione deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo o, in alternativa, è ancora possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Nello specifico, come spiegato nella Circolare n. 17/E/2023, si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio:
- la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
- il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori):
- il rifacimento di scale ed ascensori;
- l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
La detrazione spetta anche:
- per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti;
- per le spese sostenute per le opere di completamento degli interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico.
Come accedere al bonus barriere architettoniche?
Per ottenere l’agevolazione, non è necessario che nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto dei lavori siano presenti disabili.
Poiché la norma non pone alcun ulteriore vincolo di natura oggettiva al riconoscimento del beneficio, secondo quanto precisato nella Circolare n. 17/E/2023, rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale.
In particolare, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 444 del 6 settembre 2022, i titolari di reddito d’impresa sono ammessi all’agevolazione a prescindere dalla qualificazione degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi come “strumentali”, “beni merce” o “beni patrimoniali”.
Inoltre, considerato che danno diritto all’agevolazione gli interventi effettuati su “edifici già esistenti”, la detrazione non spetta per gli interventi:
- effettuati in fase di costruzione;
- realizzati mediante demolizione e ricostruzione;
- inquadrabili nella categoria “ristrutturazione edilizia” con mantenimento della volumetria.
Maggioranza semplificata per le deliberazioni condominiali
Dal 1° gennaio 2023, a norma della legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 365, legge n. 197/2022), le delibere condominiali che approvano i lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti all’assemblea, ossia la metà più uno degli intervenuti, e almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.
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