Videosorveglianza in condominio: le FAQ e le regole

Videosorveglianza e privacy: regole e domande frequenti. Una guida sotto forma di FAQ pubblicata dal Garante con le principali indicazioni sull’utilizzo di sistemi video in ambito condominiale.

 

Sempre più frequentemente i condomini ricorrono all’uso delle telecamere di videosorveglianza, sia come deterrente verso eventuali malviventi sia per controllare chi entra e chi esce dall’edificio.

Si pone però il problema della privacy ed a tal proposito sono state pubblicate sul sito del Garante per la protezione dei dati personali alcune FAQ che riassumono le regole di base per l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, con indicazioni pratiche sulla gestione.

Le FAQ del garante consolidano gli orientamenti già precedentemente caldeggiati dalla parte principale della dottrina ma vanno anche ad eliminare dubbi su alcuni aspetti.

In particolare vengono presi in considerazione gli aspetti riguardanti le possibili violazioni in tema di privacy, ma anche la necessità di rispettare altre disposizioni dell’ordinamento legislativo ad esempio in tema di giurisdizione sul lavoro. Alcune FAQ sono dedicate specificamente all’utilizzo delle telecamere di sorveglianza nei condomini.

 

Ecco il PDF ufficiale con le FAQ:

(Clicca per aprire e/o scaricare)

 

Autorizzazione e responsabilità

Non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare tali sistemi. In base al principio di responsabilizzazione, spetta al titolare del trattamento (in questo caso, il condominio) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il titolare del trattamento deve, altresì, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento.

 

Informativa: le modalità

Chiunque deve essere informato della presenza delle telecamere nell’edificio.

I cartelli, sottolinea il Garante, possono essere reperibili anche nel sito dell’Autorità in versione editabile e devono riportare, tra le altre cose, le indicazioni sul titolare del trattamento del condominio, sull’amministratore e sulla finalità perseguita.

L’informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata.

Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L’interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.

 

Consenso dell’assemblea condominiale per l’installazione delle videosorveglianza

Quanto alla scelta della videosorveglianza da parte del condominio, il Garante stabilisce che l’installazione deve avvenire previa assemblea condominiale.
Sarà necessario un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore (i cosiddetti millesimi) dell’edificio. 

 

Conservazione delle immagini

È indispensabile, inoltre, che le registrazioni vengano conservate per un periodo limitato.

A questo proposito, il Garante introduce una novità: «In ambito condominiale è comunque congruo ipotizzare un termine di conservazione delle immagini che non oltrepassi i 7 giorni».